Sentenza del Consiglio di Stato su Revoca di porto d'armi
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 22 ottobre 2009 (sulla legittimità o meno della revoca del porto d’armi disposta sulla base di alcune dichiarazioni rese dal titolare innanzi all’Autorità di p.s. dalle quali emergeva una situazione di
animosità).
N. 06477/2009 REG.DEC.
N. 06119/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6119/2006 proposto dal sig. Giovanni Colombo, rapprese
ntato e difeso dagli avvocati Angelo Vezzoni e Giuseppe Passi ed elettivamente d
omiciliato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria delle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., il Questore p.t. di Cre
mona e l’Ufficio Territoriale di Governo di Cremona, in persona del Prefetto di
Cremona p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvo
catura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 1
2;
per la riforma
della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, 24 gennaio 2006, n.
63;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2009, il Consigliere Paolo Buonvino
;
udito l’avv. Dello Stato Tortora.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) – Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odier
no appellante per l’annullamento:
- del decreto 28 luglio 2005, emesso dal Prefetto di Cremona, con il quale è sta
to respinto il ricorso gerarchico con il quale si chiedeva l’annullamento del de
creto del Questore di Cremona in data 18 aprile 2005 con cui è stata disposta la
revoca delle licenze di porto di fucile per uso caccia e per difesa personale;
- del decreto 28 luglio 2005, emesso dal Prefetto di Cremona, con il quale è sta
to fatto divieto al ricorrente di detenere armi ed esplosivi sotto comminatoria,
in caso di mancata cessione od alienazione, di confisca;
- del decreto 18 aprile 2005, emesso dal Questore di Cremona, con il quale veniv
a disposta la revoca delle licenze di porto di fucile per uso caccia e difesa pe
rsonale.
In linea di fatto ha ricordato, il TAR, che il ricorrente era stato aggredito da
un uomo all’uscita di un bar, dopo aver bevuto un bicchiere di vino, il 14 apri
le 2005, alle ore 18,20 circa; e che, a causa delle lesioni riportate, aveva sub
ito quattro giorni di ricovero per poi essere dimesso con prognosi di ulteriori
trenta giorni; che, inoltre, il giorno successivo al fatto si era recato al post
o di p.g.-ps. dell’ospedale sporgendo querela nei confronti dell’aggressore per
i reati di cui agli artt. 612, II comma, 582-5 c.p. e 4 l. 110/1975.
Ricordano, ancora, i primi giudici che, a seguito di tali fatti, era stato conte
stato al medesimo l’illecito amministrativo di cui all’art. 688 c.p. e gli erano
state revocate le licenze di porto di fucile di cui era titolare; e che avverso
tale ultimo atto egli aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto che, con pr
ovvedimento in data 28 luglio 2005, lo aveva respinto.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, ricorda, ancora il TAR, il ricorrente
ha impugnato gli atti dianzi indicati (decreto di revoca delle licenze di porto
di fucile per uso caccia e per uso difesa personale; provvedimento di reiezione
del ricorso gerarchico; decreto con cui si fa divieto di detenere armi ed esplosivi).
Dopo tali premesse in fatto i primi giudici, passando all’esame del merito,
hanno respinto il ricorso.
Anzitutto hanno dichiarato inammissibile il primo motivo di impugnazione perché
rivolto avverso un atto non impugnato (verbale di contestazione dell’illecito amministrativo).
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il TAR ha rilevato che i provvedimenti
impugnati davano rilievo a due elementi: il fatto che il ricorrente, al momento
dell’aggressione, si trovava in stato di ebbrezza e la circostanza che egli, da
vanti agli agenti che ricevevano la sua querela, il giorno dopo i fatti, abbia
pronunciato la frase “ieri se potevo andare a casa … avrei preso il fucile a
pompa e sarei tornato fuori a cercare quello là …. e se lo trovavo lo crivellavo di
colpi”; e che, al riguardo, lo stesso ricorrente aveva addotto di non essere sta
to ubriaco la sera dell’aggressione (a tal fine producendo, in giudizio, documentazione medica a sostegno di tale affermazione: esami fatti il giorno stesso alle 22.43, quindi dopo 6 ore dai fatti); e che, quanto al secondo elemento, egli sosteneva che la frase sopra riportata non era stata pronunciata nei termini risultanti dagli atti impugnati e che, comunque, essa era priva di seria valenza minacciosa, dovendosi piuttosto considerare come uno sfogo d’ira, fine a sé stesso.
Nell’affrontare la vicenda il TAR ha sottolineato, preliminarmente:
- che l’art. 43 del T.U. delle leggi di P.S. testualmente dispone: "la licenza di porto d'armi può essere ricusata........a chi non dà affidamento di non abusare delle armi".;
- che l'art. 10 del medesimo testo unico prevede che "le autorizzazioni possono
essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona
autorizzata";
- che, invece, l’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti “alle persone ritenute capaci di
abusarne”;
- che ciò sta a significare che le autorizzazioni di polizia de quibus possono e
ssere revocate ogni qual volta il soggetto interessato - sulla base di circostanze oggettive - non dia più affidamento di non abusare delle armi;
- che la ratio di tale principio appare evidente (le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati
e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; pertanto, per la revoca della licenza di porto d'armi non si richiede che ci sia stato un oggettivo ed
accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni – cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/7/2002,
n. 4073; Consiglio di Stato, Sez. IV 17/7/1996, n.858).
Quindi, i primi giudici hanno ritenuto che nel caso di specie il giudizio di non
affidabilità sull’uso delle armi fosse stato adeguatamente motivato in relazione ai fatti del 14 e 15 aprile 2005, con particolare riferimento allo stato di ebbrezza del ricorrente al momento dell’aggressione e, soprattutto alla valenza minacciosa, della frase da lui pronunciata davanti agli agenti di p.g.
2) – Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea, anzitutto, nella parte in cui
poggia sull’asserito stato di ebbrezza del deducente; con sentenza n. 284 del 2
1 aprile 2006 (successiva, quindi, a quella del TAR qui in esame), resa su ricorso in opposizione a sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 688/1 c.p. (depenalizzato), il Giudice di Pace di Cremona, “stante l’insufficienza di prove della violazione contestata il cui onere si ricorda è a carico dell’Amministrazione”, ha accolto il ricorso e annullato la sanzione; ciò che confermerebbe
la carenza di uno dei presupposti dell’azione amministrativa.
Quanto, invece, a quella sopra riportata, si sarebbe trattato di una frase che non avrebbe potuto essere interpretata come una minaccia seria ed attendibile, ma
, piuttosto, come un commento infelice o come una battuta paradossale, colorita
e superficiale, assolutamente priva delle benché minime possibilità d’attuazione
.
Non potrebbe ammettersi, invero, che i fatti accaduti dimostrino l’inaffidabilità dell’odierno appellante circa il corretto uso delle armi, tanto più che il predetto stato d’ebbrezza, su cui pure poggia le sentenza (oltre che gli atti impugnati) sarebbe stato, come detto, smentito del Giudice di Pace oltre che dalla prodotta certificazione sanitaria; mentre l’elemento costituito da detta frase mostrerebbe la sua fragilità in quanto la sentenza del TAR si limiterebbe a definire come “inequivocabile” il suo tenore letterale, senza alcuna motivazione su tempi, modi e circostanze nelle quali la frase venne pronunciata e sulle ragioni per le quali una battutaccia infelice e definibile, piuttosto, come una spacconata
sia stata interpretata come un’ammissione di un proposito lucido e ben determin
ato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio, aggiunge l’appellante, l’ampio potere discrezionale (ma non arbitrario) in materia deve essere pur sempre accompagnato da fatti oggettivi e reali dai quali si possa ragionevolmente ricavare il convincimento che una persona dia o meno garanzie di affidabilità circa
l’uso delle armi.
Si sono costituite in giudizio, resistendo le Amministrazioni appellate.
3) – L’appello è infondato.
Gli atti impugnati lasciano emergere due circostanze poste a loro fondamento.
Da un lato, un presunto stato di ebbrezza alcolica, dall’altro, l’aver proferito
, anche se il giorno successivo ai fatti, frasi minacciose nei riguardi dell’aggressore, correlate all’uso delle armi.
Ebbene, è vero, sotto il primo di detti profili, che il Giudice di Pace ha ritenuto che lo stato di ebbrezza non era stato comprovato (con conseguente annullamento della relativa sanzione amministrativa); non di meno, l’annullamento in paro
la, oltre che di molto successivo all’adozione degli impugnati provvedimenti, è
anche successivo alla pubblicazione della stessa sentenza del TAR qui impugnata;
con la conseguenza che la circostanza in questione (stato di ebbrezza) corretta
mente ha costituito presupposto degli atti stessi, mentre la sentenza del Giudice di Pace potrebbe costituire solo presupposto per un’istanza di revisione degli
atti stessi.
Ad ogni buon conto, non viene contestato che, nell’imminenza dei fatti, l’interessato abbia assunto almeno una bevanda alcolica (un bicchiere di vino che, peraltro, difficilmente, per comune cognizione, lascia a lungo un “alito vinoso”) e che questo possa aver contribuito, per così dire, ad “accendere gli animi”.
Ma, anche a non voler tenere conto di tale circostanza, non di meno, ciò che principalmente emerge e che costituisce manifestamente il fulcro degli atti impugnati è che l’interessato, non nell’imminenza dei fatti, ma, per c.d., “a sangue freddo”, abbia proferito ripetutamente, innanzi agli stessi organi di p.g., in sede di denuncia dell’accaduto e dell’autore della subita violenza, le sopra riportate espressioni minacciose nei riguardi di quest’ultimo.
Come è noto, in sede di adozione di provvedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni all’uso della armi o di esplodenti, ovvero in tema di autorizzazione di porto d’arma, amministrazione gode di ampia discrezionalità in tema di valutazione di affidabilità o inaffidabilità dei soggetti interessati al rilascio o alla conservazione dei relativi titoli autorizzativi; e che nella proprie valutazione l’amministrazione stessa deve fondarsi su dati concreti e non su mere illazioni.
Sennonché, contrariamente all’assunto dell’appellante, nella specie gli elementi
addotti a supporto degli atti impugnati paiono supportare sufficientemente le determinazioni qui in esame.
Oltre a quanto detto per la non contestata assunzione di almeno una bevanda alcolica, ciò che si pone come dato oggettivo che supporta validamente gli atti stessi è la rilevata incapacità dell’interessato di controllare adeguatamente, anche
a distanza di tempo (il giorno successivo allo svolgimento dei fatti) il proprio stato emozionale, evidentemente alterato, anche innanzi all’autorità di pubbli
ca sicurezza (e, quindi, in un ambito che, normalmente, dovrebbe indurre a non e
sprimere intenti violenti).
Ora, l’uso e la detenzione di armi e materiali esplodenti può essere assentito a
favore di soggetti in grado di controllare normalmente le proprie emozioni, sì
da non farne temere un abuso nell’utilizzazione degli stessi; ma, di fronte a ma
nifestazioni di non repressa animosità anche “a freddo”, dallo stesso appellante
definite come “spacconate”, non appare illogico che l’amministrazione (salvo riesame in caso di futura richiesta in tal senso), per condivisibili motivi cautelativi, abbia adottato le contestate misure inibitorie, la tutela della pubblica
incolumità giustificando queste ultime in presenza di una situazione di rischio
legata all’accesa e non sufficientemente controllata animosità dimostrata dall’interessato nella specie; e ciò al condivisibile fine di evitare alcun rischio di
abuso che i recenti fatti avrebbero potuto, non irragionevolmente, innescare e
che, ove poi si fossero concretizzati, avrebbero coinvolto la responsabilità deg
li stessi funzionari interessati, anche di fronte alla collettività.
4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello
in epigrafe.
Spese del grado compensate.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'int
ervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione